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NOMINE E DESIGNAZIONI OBBLIGATORIE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (sanzioni per mancata nomina da 2.500 a 6400 euro) AZIENDE CON OBBLIGO DELL'ANALISI DEI RISCHI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SANZIONE da 2.500 a 6400 euro) Tutte le aziende con oltre dieci dipendenti (con meno di dieci dipendenti possono effettuare I'autocertificazione dell'avvenuta valutazione. Però, alla richiesta del documento di valutazione da parte dell’organo di vigilanza, si è in una situazione poco difendibile dalle sanzioni previste per la non redazione del documento)
SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DATORE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DLgs 81/2008. Art. 34 - Svolgimento diretto del datore di lavoro quale RSPP In base all'articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore , adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (Settori ATECO) e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definite mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vi g ore del D. Lgs. 81/2008.
Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui sopra, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del DM 16 gennai 1997 (corso 16 ore) il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al precedente periodo. Nel caso in cui il datore di lavoro non voglia svolgere l'attività di RSPP, può delegare per tale compito o un dipendete interno o un tecnico esterno che abbia i requisiti adeguati al compito.
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS 106/2009 SONO STATE APPORTATE ALCUNE MODIFICHE A QUANTO SOPRA ESPOSTO, PER CUI SI POSSONO CLASSIFICARE LE AZIENDE IN TRE FASCE DISTINTE.
Una prima fascia comprende le aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore di lavoro ha facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati , e cioè, del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di svolgere uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti richiesti (corsi specifici per ogni compito da svolgere).
Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità imposti nell'Allegato II del D. Lgs, n. 81/2008 , e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende. In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può svolgere i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione , sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare l'incarico di RSPP a persone interne o esterne all'azienda, ma deve provvedere a designare dei lavoratori per l'adempimento degli stessi. In una terza fascia , nella quale sono inserite le aziende al di sopra dei limiti indicati nell'Allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati ma, come già detto, deve provvedere a designare dei lavoratori per l'adempimento degli stessi.
Art. 32 – Capacità e requisiti professionali degli Addetti (ASPP) e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) interni ed esterni
Sono obbligatori tre moduli
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Modulo A - Corso base per la funzione di RSPP (ore 32)e ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) Modulo C - Corso di specializzazione per soli RSPP (ore 24) Modulo B 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Sono corsi specifici per i vari settori Ateco:
1 Agricoltura (ore 36),
2 Pesca (ore 36) 3 Estrazioni/Costruzioni (ore 60) 4 Industria (ore 48) 5 Raffineria/Chimica (ore 68) 6 Commerci/Trasporti (ore 24) 7 Sanità/Servizi sociali (ore 60) 8 Pubblica amministrazione/Istruzione 9 Servizi
Nel caso che il datore di lavoro non intenda o possa svolgere i compiti diretti di responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e voglia evitare di nominare un lavoratore interno quale RSPP con l'obbligo di frequentare i conseguenti corsi abilitativi, la SLS Sistemi di Sicurezza può svolgere, attraverso un suo tecnico, le funzioni di responsabile del servizio di RSPP per i sotto elencati macro settori di attività classificati ATECO.
PREZIARIO per le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione annuale
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