Principali novità

II Testo unico entrato in vigore il 15 maggio 2008 e in modo definitivo nell'agosto 2009, consta di 306 articoli e 51 allegati, e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

 

Definizioni e campo di applicazione

Sono ben 27 le definizioni elencate all'art. 2 del Testo Unico. Rispetto a quelle contenute nell'art. 2 dell'abrogato D.Lgs. 626/1994:

•  ne sono state introdotte di nuove: azienda, dirigente, preposto, addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza, valutazione dei rischi, pericolo, rischio, norma tecnica, buone prassi, linee guida, formazione, informazione, addestramento, modello di organizzazione e di gestione, organismi paritetici, responsabilità sociale delle imprese

•  alcune di esse sono state modificate significativamente. E' il caso della definizione di lavoratore , che viene così riconosciuto prescindendo dalle tipologie contrattuali di lavoro e ad esso viene equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso . Di rilievo sono gli obblighi che vengono attribuiti ai lavoratori di osservanza delle disposizioni di tutela della propria salute e sicurezza, di uso dei dispositivi di protezione, di partecipazione ai programmi di formazione; obblighi che, in caso di violazione, sono sanzionati anche penalmente. Anche la definizione di datore di lavoro cambia radicalmente: non è più considerato il responsabile dell'impresa, ma diviene il responsabile dell'organizzazione di lavoro o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. AI datore di lavoro , oltre agli obblighi già definiti dal D.Lgs. 626/1994 e rimasti sostanzialmente invariati, viene attribuito l'obbligo di comunicare all'INAIL anche i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento. Tale comunicazione è a soli fini statistici

Viene definito anche il preposto , al quale sono attribuiti gli obblighi di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro pericoli o guasti riscontrati o che gli sono riferiti. E' prevista anche per il preposto la partecipazione ad appositi corsi di formazione . Per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione , ne vengono rimarcate le caratteristiche essenziali: egli deve possedere determinate capacità e requisiti professionali e deve relazionarsi con il datore di lavoro , a cui risponde , per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi . Per la sua nomina diviene obbligatorio il ricorso a persone esterne all'azienda in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti. La designazione del RSPP rimane funzione indelegabile del datore di lavoro, anche se non è più prevista la comunicazione del nominativo del RSPP all'ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro .

Già nella definizione, al medico competente viene espressamente indicato il compito di collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ; nella definizione di prevenzione viene introdotto il legame anche alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica; l'unità produttiva viene riferita non più solo alla produzione di beni ma anche all'erogazione di servizi . Dalle premesse del nuovo provvedimento, dalla portata delle definizioni enunciate come quella di "salute" che trae origine dalla definizione formulata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che tende a ricomprendere anche ambiti esterni rispetto ai luoghi di lavoro e ad assumere, quindi, una valenza sociale, non è da stupirsi che sia stato ampliato il campo di applicazione già definito dal D.Lgs 626/1994. II Testo Unico si rivolge a tutte le tipologie di rischio, compresi i rischi da stress lavoro-correlato ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, nei riguardi di tutti i settori di attività, privati e pubblici . Vengono disciplinati anche i lavoratori a domicilio, i lavoratori autonomi, i lavoratori distaccati, i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori a progetto, i lavoratori occasionali, i telelavoratori. Uno specifico articolo (art. 21) prevede disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza per i componenti delle imprese familiari e per i lavoratori autonomi ed indica agli stessi, nello svolgimento delle loro attività e con oneri a loro carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione.

 

 

Delega di funzioni

Assimilando gli orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, all'art. 16 del T.U. vengono codificate espressamente le modalità, i contenuti, le condizioni e le forme con le quali il datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di sicurezza ( escluse le funzioni indelegabile, di cui all'art. 17, riferite alla valutazione dei rischi ed alla designazione del RSPP).

In particolare la delega deve:

•  risultare da atto scritto riportante data certa

•  essere conferita ad un delegato che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza per la funzione che dovrà svolgere

•  attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

•  attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate

•  essere accettata dal delegato per iscritto

•  essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica.

Rimane, comunque, in capo al datore di lavoro - espressamente indicato al comma 3 dell'art. 16 del T.U. - l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite .

 

 

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione  

In caso di affidamento di lavori, all'interno della propria azienda, ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, viene confermata l'introduzione del ocumento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). In particolare, il committente dovrà verificare, secondo le modalità che aranno indicate in un emanando decreto , l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Nelle more di tale emanazione, la verifica è eseguita mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e di un'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della Legge Delega 123/2-007) ed ancora in corso alla data del 31/12/2008,

il DUVRI deve essere allegato entro tale data. I costi relativi alla sicurezza del lavoro devono essere specificamente indicati nei singoli contratti di subappalto e di appalto a pena di nullità del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, viene ribadito l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di Iavoro.

 

 

La valutazione dei rischi

La principale novità riguarda i contenuti del documento di valutazione dei rischi. Tale documento deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.

Di particolare importanza è l'introduzione per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori della possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate previste da un emanando decreto ( da elaborarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2010 ). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure deve essere effettuata la valutazione e redatto integralmente il documento di valutazione dei rischi. Fanno eccezione i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori i quali, nelle more delle sopraccitate procedure, possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi come era previsto dal D.Igs. 626/1994.Dopo la scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto che definirà le procedure standardizzate e comunque, al massimo, dopo il 30 giugno 2012, è soppressa la possibilità di autocertificazione .

 

 

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In un'ottica prevenzionistica della materia, occupa un ruolo importante la formazione di tutte le figure della prevenzione chiamate ad adempiere ai loro obblighi di legge sulla sicurezza. In particolare, in merito alla formazione dei lavoratori, viene ribadita l'importanza che ciascuno di essi riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche . In casi espressamente previsti è introdotto l'obbligo di una formazione ed uno specifico addestramento che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza, tale figura viene eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive . Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo ; con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda . Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, costituito presso l'INAIL. In ogni caso, qualora nelle aziende non venga eletto o designato il RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo costituito presso I'INAIL, comunica alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del RLS territoriale. In specifici contesti produttivi, di cui all'art. 49 del TU., i RLS delle aziende operanti individuano un RLS di sito. All'art. 37 del T.U. sono stabilite le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione e del relativo aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono determinati in sede di contrattazione collettiva nazionale. II RLS deve comunque ricevere u na formazione minima iniziale di 32 ore , di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda , con obbligo di aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con oltre 50 lavoratori . Si evidenzia che il RLS deve essere consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP (art. 50, comma 1, lett. c) ed il suo nominativo deve essere comunicato annualmente all'INAIL (art. 18, comma 1, lett. aa).

 

 

II medico competente

La maggiore novità è costituita dall'obbligo, introdotto dal comma 2 dell'art. 38, di frequenza di percorsi formativi universitari da parte dei medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Una deroga a tale obbligo è prevista per i medici in possesso delle medesime specializzazioni, che per un anno nell'arco dei tre anni precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, abbiano svolto le funzioni di medico competente. Ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del T.U., tutti i medici che intendano svolgere l'attività di medico competente devono partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 229/1999. E', inoltre, istituito presso il Ministero della Salute un elenco dei medici competenti nel quale dovranno iscriversi i medici in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'art. 38 del TU.

 

 

Abrogazioni

•  il DPR 27 aprile 1955 n. 547;(Igiene e sicurezza sul lavoro)

•  il DPR 7 gennaio 1956 n. 164 (Sicurezza nelle costruzioni)

•  il DPR 19 marzo 1956 n. 303 (Igiene del lavoro), fatta eccezione per l'art. 64 (Visite ispettive da parte degli organi competenti);

•  il D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277;(Rumore, piombo e amianto)

•  il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626;

•  il D.Lgs 14 agosto 1996 n. 493; (Segnaletica)

•  il D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494; (Cantieri)

•  il D.Lgs 19 agosto 2005 n. 187; (Vibrazioni)

•  l'art. 36-bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

•  gli artt. 2, 3, 5, b e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123;

•  ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

 

 

Scadenze

Tutte le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano efficaci a partire dal 1 gennaio 2009 . Fino a tale data continuano a trovare applicazione le norme previgenti. E' previsto al 31 dicembre 2008 il termine per specificare i costi della sicurezza ed allegare il DUVRI ai contratti d'appalto o d'opera stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 , qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data (art. 26 del T.U., commi 3 e 5). E' fissata al 26 aprile 2010 l 'entrata in vigore del Capo V del Titolo VII sulle radiazioni ottiche artificiali ed al 30 aprile 2012 l 'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VII sui campi elettromagnetici .

 

 

II nuovo sistema di sicurezza e salute sul lavoro

del D.Lgs, n. 81/2008

 

 

 

Gli anni 70/80

Approccio tecnico : Consisteva nel migliorare i processi e renderli più efficienti modernizzando macchine e attrezzature

 

 

Anni 90

Privilegia la crescita del capitale umano attraverso l'addestramento, il perfezionamento delle procedure e l'interfaccia uomo macchina

 

 

Oggi

Si considerano globalmente tutti i fattori della produzione integrati fra loro, per una gestione per obbiettivi

 

L'Approccio SISTEMICO

 

Considera tutti i diversi fattori come interagenti fra loro

 

 

Ogni variazione di uno dei fattori considerati ha conseguenze sugli altri, comporta variazioni nel processo produttivo e influenza il risultato atteso. Questo approccio ha come obbiettivi tanto la crescita della produttività che il contenimento di costi. In questo quadro la sicurezza è un investimento produttivo finalizzato al raggiungimento di ambedue questi obbiettivi.

 

 

 

 

 
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