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Lettera |
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Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del presidente della repubblica n. 1124/1965 e successive modifiche, sono determinanti in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte |
Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 1124/1965 e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. Le stesse dovrebbero essere a carico del somministratore. Ne consegue che è quest'ultimo che deve aprire la posizioni assicurative c/o l'Inail in merito agli infortuni sul lavoro e malattie professionali. |
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c |
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente (….) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/1994 e successive modifiche. |
Il legislatore conferma in modo inequivocabile l'obbligo, da parte del datore di lavoro, della valutazione dei rischi (o dell'autocertificazione per le aziende con meno di dieci dipendenti).
In assenza non possono essere espletati i contratti di lavoro intermittente . |
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1 |
f |
Il contratto di lavoro intermittente stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi : (….) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione a tipo di attività dedotta in contratto. |
Il contratto di lavoro intermittente , da stipulare in forma scritta, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile, le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro nell'ambiente dove opererà il lavoratore in contratto di intermittenza |
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1 |
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Il prestatore di lavoro intermittente non è computato nell'organico dell'impresa ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto, fatte eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. |
Il legislatore differenzia il computo del lavoratore tra le problematiche legislative e contrattuali (es. legge 300/1970 in merito ai diritti sindacali) e quelli legati alla sicurezza. In altri termini i prestatori di lavoro intermittente vengono conteggiati ai fini della sicurezza, mentre non vengono conteggiati le ore retribuite ai dipendenti per il diritto alle assemblee sindacali dei lavoratori. |
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1 |
c |
Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi : (….) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività adottata in contratto. |
Il contratto di lavoro ripartito , da stipulare in forma scritta, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile, le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro nell'ambiente dove opereranno i lavoratori (almeno due o più di due) in contratto di ripartito. |
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h |
L'ordinamento dell'apprendistato professionale è rimessa (…) nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi : (…)
h) registrazione della formazione effettuata nel “libretto formativo”. |
L'introduzione dell'apprendistato professionale pone il problema della registrazione dell'attività formativa e viene introdotto il libretto formativo. Tale strumento deve riportare la storia formativa del lavoratore. Esso può rappresentare il “curriculum formativo” dell'intera vita del lavoratore. |
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1 |
e |
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi : (…) le eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore di progetto, (…). |
Il contratto di lavoro a progetto , da stipulare in forma scritta, deve indicare in modo esplicito le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro nell'ambiente dove opererà il di lavoro a progetto |
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1 |
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Altri diritti del collaboratore di progetto : (…)
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del di lavoratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, il quale rimane in sospeso, senza erogazione del corrispettivo. |
In caso di gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore a progetto, tutto ciò non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso e non viene riconosciuta, a differenza dei lavoratori dipendenti, l'erogazione del corrispettivo salariale. |
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Titolo VII, Capo I :
Oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 533/1973, con le successive modifiche e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'art.64 del DL 151/2001 e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al Dlgs 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni di lavoro e le malattie professionali, le norme di cui l'art. 51, comma 1, della legge 488/1999 e del DM del 12 gennaio 2001. |
Per quanto concerne il Titolo VII, Capo I, lavoro a progetto e lavoro occasionale, la nuova norma prevede in merito alle lavoratrici gestanti (art.64 del Dlgs 151/2001) che la tutela della maternità delle lavoratrici con lavoro a progetto o lavoro occasionale, sia tutelata nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, art. 59 della legge 449/1997.
Ai progetti e al lavoro occasionale, che rientrano nel campo di applicazione del Capo I, Titolo VII, si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui il DLgs 626/1994 e succ. mod. e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente (datore di lavoro), nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non si applicano le norme di sicurezza de Dlgs 626/1994 quando le prestazioni si svolgono a domicilio del prestatore. |
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c |
Abrogazioni: (…)
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è abrogata la legge 1396/1960 |
Una delle importanti abrogazioni che prevede il decreto Biagi è quella della legge che vieta l'intermediazione di manodopera in alcuni settori, tra cui nell'agricoltura (braccianti o agricoli a giornata), nell'edilizia (subappalto a cascata), nell'industria (cooperative di servizi). |