Guida alla sicurezza per piccole aziende ( due dipendenti )

Schema organizzativo aziendale

•  Amministratore/ datore di lavoro

•  Un operaio e un apprendista (le funzioni del dirigente e del preposto sono in capo del datore)

Percorso semplificato

Costituzione del Servizio di prevenzione e protezione

•  Per la costituzione del Servizio di PP (art.8 del DLgs 626/94) si fa riferimento all'art.10

Nomina del responsabile del SPP

•  Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Per fare ciò deve frequentare un corso di formazione di 16 ore . Deve trasmettere all'ASL competente per territorio:

•  una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

•  una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art.4 commi 1 e 11;

•  una relazione sull'andamento degli infortuni e della malattie professionali dell'azienda, elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni;

•  l'attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Nota . Il comma 1° dell'art. 4, dice : “ Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro,i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”

Il comma 11°, prima parte, dice : “Il datore di lavoro delle aziende famigliari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e3,

(valutazione scritta dei rischi, con programma delle misure per il miglioramento e mantenimento della sicurezza), ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere mandata al Rappresentante per la Sicurezza.”

Nomina del medico competente.

Occorre nominare il MC quando, in base alla valutazione dei rischi, sia ritenuta necessaria la sorveglianza sanitaria (art.16 del DLgs 626/94), quando, per esempio, vi è l'impiego di prodotti chimici; presenza di agenti biologici; uso di videoterminali (più di 20 ore settimanali per addetto); movimentazione manuale dei carichi; attività rumorosa, attrezzi che trasmettono vibrazioni ecc.

Designazione dell'incaricato della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza .

Nel caso presente, potrebbe essere designato l'operaio (può farlo anche il datore)dopo relativo adeguato corso presso i VVF o ente qualificato (DM 10 marzo 1998).

Designazione dell'incaricato del pronto soccorso

Nel caso presente, potrebbe essere designato l'operaio dopo relativo adeguato corso di 12 ore.

Nota. Il datore di lavoro potrebbe comunque autonominarsi addetto al pronto soccorso, frequentando lo specifico corso.

Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

La designazione/elezione è compito dei lavoratori occupati.

La formalizzazione, nel presente caso, può avvenire con la candidatura dell'operaio e la sottoscrizione della designazione da parte dell'apprendista. Il RLS deve seguire un corso di 32 ore.

La formazione agli addetti sui rischi inerenti il lavoro, può essere effettuata, oltre che dal datore, anche da enti esterni.

L'autocertificazione consiste in una dichiarazione di aver effettuato l'analisi dei rischi.

 

 

 
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