DLgs 626/1994 – Gli adempimenti  - Le nuove figure introdotte

DECRETO LEGISLATIVO N° 626-1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE
COMMA 1
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori , ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.


COMMA 2
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contente:
a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b. L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a.;
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


COMMA 7
La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche significative al processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori

INIZIO DELL'ATTIVITA'
Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, è obbligatorio inviare alla ASL la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed effettuare l'analisi dei rischi in azienda da parte del datore di lavoro.

ESENZIONI
Il datore di lavoro delle imprese familiari senza dipendenti, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non è soggetto all'elaborazione del documento dell'analisi dei rischi, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati, e una relazione sull'andamento degli infortuni e malattie professionali della propria azienda in base ai dati degli ultimi tre anni.
Il datore di lavoro deve inviare l'autocertificazione alla ASL competente per territorio, allegando anche la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Tale ruolo può essere svolto sia dal datore di lavoro, che dovrà frequentare un apposito corso di 16 ore, sia da persone esterne all'azienda in possesso di adeguate conoscenze professionali.

AZIENDE CON OBBLIGO DELL'ANALISI DEI RISCHI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
" Aziende a conduzione familiare, ma con dipendenti o collaboratori con patita iva.
" Circoli familiari o ricreativi con soci.
" Società di persone, in nome collettivo o in accomandita semplice, senza dipendenti, poiché il rappresentante legale deve tutelare l'altro socio.
" Le S.R.L. dove, oltre al legale rappresentante, lavorano altro/i soci, anche senza dipendenti.
" Tutte le aziende con oltre dieci dipendenti.

LE NUOVE FIGURE
" Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
" Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
" Medico competente
" Addetto/i antincendio - Emergenze
" Addetto/i Pronto Soccorso Aziendale

 
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