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Disposizioni penali Il presente decreto presenta una complessiva rimodulazione dell'entità delle sanzioni (già previste nel DLgs 81-2008) in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT dal 1994 ad oggi. Inoltre l'importo delle sanzioni è stato indicizzato con la previsione di un aggiornamento automatico ogni cinque anni in base all'indice ISTAT. La pena dell'arresto è stata mantenuta ai medesimi livelli del testo originario, mentre l'ammenda è stata ricalcolata e per lo più complessivamente ridotta. Il decreto applica la più grave tra le sanzioni di cui al "testo unico" al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Nei restanti casi di violazione delle norme per le quali sono previste le sanzioni alternative dell'arresto e dell'ammenda l'art. 55 ha ridotto gli importi di tali sanzioni. Importante è la previsione di norme che introducono un'interpretazione delle pene per violazione digli Allegati secondo criteri di omogeneità (artt. 68, 87, 159, 165, 178). Inoltre, è bene sottolineare la sanzione prevista (ammenda da 2.000 a 4.000 euro)per il datore di lavoro che effettua una valutazione dei rischi carente o incompleta (commi 5 e 4). Non sono state apportate modifiche al regime delle responsabilità amministrative delle imprese Dlgs 231/2001) |
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