Appalti – DLgs 233-2006 (Bersani)
RAPPORTO COMMITTENTE-APPALTATORE - NUOVE SANZIONI
Novità sull'obbligo solidale dal L. D. 223/2006 (Bersani)
PRIMA DEL PAGAMENTO VA VERIFICATO Il VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
Il DL 223/2006 all'art. 35, punti 28 e 35 interviene, allo scopo di ridurre l'evasone e l'elusione fiscale e contributiva, ampliando la responsabilità solidale.
La responsabilità solidale
" Punto 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore;
" Punto 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendenti (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura, o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
" Punto 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore;
" Punto 31. Gli atti che devono essere notificati, entro un termine di scadenza, al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è, comunque, determinata dalla sede del subappaltatore;
" Punto 32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore;
" Punto 33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste per i contributi e le ritenute , è punita con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 200.000 se le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati consono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore;
" Punto 34. Le disposizioni in merito al mancato versamento dei contributi fiscali e previdenziali, si applicano, in relazione ai contratti d'appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto, il 4 luglio 2006
" Punto 35. L'Agenzia delle dogane ha la facoltà di procedere all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, di assicurazione, di nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, esportazione, l'introduzione in deposito doganale o iva e il transito.
Anche se non espressamente indicato nelle disposizioni legislative (DLgs 276/2003 e
DL 233/2006), nel settore dell'edilizia vanno considerati anche i versamenti inerenti alla cassa edile in quanto tali versamenti sono costituiti da retribuzione differita (ferie, tredicesima mensilità) e contributi assicurativo-previdenziali.
La lettura combinata della riforma "Biagi" e del decreto "Bersani" comportano la piena responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore e di quest'ultimo nei confronti del subappaltatore. Questa responsabilità riguarda la retribuzione (art. 29 legge Biagi) le ritenute fiscali, i contributi INPS e INAIL (art. 35 decreto Bersani).
Il committente, prima di precedere con il pagamento del corrispettivo, deve verificare che l'appaltatore abbia provveduto a pagare:
" le retribuzioni
" le imposte
" i contributi assicurativi e previdenziali
Per fare questo è necessario che il committente verifichi:
" la regolarità del rapporto di lavoro attraverso il libro matricola
" il libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori
" il versamento delle retribuzioni di competenza, effettuato preferibilmente mediante bonifico bancario o assegno circolare
" il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi attraverso il riscontro del pagamento di cui il modello 24
" il versamento delle quote spettanti la Cassa Edile per salario differito e contribuzione
Secondo la Legge "Biagi", se il singolo soggetto (persona fisica) chiama un'impresa a eseguire delle lavorazioni presso la una sua proprietà non può essere chiamato a rispondere di un'eventuale inadempienza retributiva o contributiva del datore di lavoro: Solo le imprese che subappaltano il lavoro ne rispondono in quanto soggetti giuridici con obblighi solidali di giusta retribuzione nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o dei lavoratori in collaborazione (subappaltatori).
Il DL 233/2006 assegna all'appaltatore la responsabilità dei versamenti IVA dovuti dai subappaltatori per le prestazioni di mano d'opera. In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto meccanismo del riserve charge in base al quale il versamento IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale è tenuto non solo al pagamento ma anche al versamento dell'imposta.
In pratica, se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede infatti il via libera della commissione UE), il subappaltatore, all'emissione della fattura, non incasserà più l'IVA, ma solo il corrispettivo pattuito. Spetterà all'appaltatore integrare la fattura con l'IVA e registrarla sia nel registro acquisti sia in quello vendite.
Articolo 36 - Bis - Legge 248/2006 - Circolare Ministero Lavoro n. 29/2006
Maxisanzione amministrativa aggiuntiva per il lavoro nero da € 1.500 a
€ 12.000 per ciascheduno lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo e sanzione civile connessa all'omesso versamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata.
Obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile il giorno antecedente l'assunzione, anche se festivo e mediante documentazione avente data certa, come la raccomandata A/R, ovvero fax o la posta elettronica certificata, pena la sanzione amministrativa di cui all'att, 19, comma 3, DLgs 276/2003 pari a una somma da € 100 a € 500.