Gli adempimenti di sicurezza per la somministrazione di mano d'opera
E' presente l'intreccio di tre rapporti giuridici:
- contratto di lavoro subordinato stipulato tra agenzia e lavoratore
- contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice
- rapporto di lavoro tra prestatore e impresa utilizzatrice
Il contratto di somministrazione deve essere tassativamente in forma scritta e riportare molteplici elementi:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal somministratore
- il numero dei lavoratori da somministrare
- i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e4 art. 20
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate
- la data e la durata prevista del contratto di somministrazione
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento ecc
La valutazione dei rischi
Grava sul somministratore (Circolare n°7/2005) l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché il connesso obbligo di informare e addestrare il lavoratore nell'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al DLgs 626/1994.
Resta ferma la possibilità di derogare a questo principio all'interno del contratto di somministrazione; in questa ipotesi la deroga dovrà essere riportata nel contratto con il lavoratore.
Qualora le mansioni a cui è adibito il prestatore di lavoro richieda una sorveglianza medica speciale o comportano rischi specifici, l'obbligo informativo incombono sull'utilizzatore.
Come affermato nella circolare n°7/2005, e art. 23, comma 5, ultimo periodo, DLgs 276/2003, il legislatore ha attribuito all'utilizzatore l'obbligo di adempiere, anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione, a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze, così come è attribuita all'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Sul piano applicativo ne consegue che l'utilizzatore dovrà nominare il medico competente, informare il lavoratore e sottoporlo al programma di sorveglianza sanitaria e per estensione appare lecito ritenere che incombono in via esclusiva anche gli obblighi formativi.
La valutazione dei rischi e le problematiche operative nella somministrazione di manodopera |
| Principali rischi professionali da flessibilità |
Problematiche operative |
Lavoro svolto in ambienti poco conosciuti, con conseguenti maggiori rischi nell'uso delle attrezzature delle vie di transito e di fuga ecc
Formazione inadeguata
Insufficiente percezione del rischio
Frequenti cambi d'unità produttiva
Carenze nella valutazione dei rischi ai quali possono essere esposti, in particolare, i lavoratori temporanei
Isolamento del lavoratore temporaneo da parte degli altri lavoratori
Difficoltà di assimilazione delle procedure di lavoro
Stress-burnout (consumarsi-estinguersi) |
Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia e impresa utilizzatrice (art. 23)
Sorveglianza sanitaria
Regolamentazione del potere di sorveglianza
Progettazione di un sistema di gestione della sicurezza che tenga conto della presenza dei lavoratori temporanei
Acquisizione da parte dei componenti SPP delle necessarie competenze per gestire i lavoratori temporanei
Sviluppo di procedure d'inserimento (protocollo) i individuazione di un tutore (caporeparto)
Minore propensione dei lavoratori a partecipare a dei processi di miglioramento della sicurezza aziendale
Maggior difficoltà organizzativa per effetto del turnover |