Gli adempimenti di sicurezza per la somministrazione di mano d'opera

E' presente l'intreccio di tre rapporti giuridici:
- contratto di lavoro subordinato stipulato tra agenzia e lavoratore
- contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice
- rapporto di lavoro tra prestatore e impresa utilizzatrice


Il contratto di somministrazione deve essere tassativamente in forma scritta e riportare molteplici elementi:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal somministratore
- il numero dei lavoratori da somministrare
- i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e4 art. 20
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate
- la data e la durata prevista del contratto di somministrazione
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento ecc


La valutazione dei rischi
Grava sul somministratore (Circolare n°7/2005) l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché il connesso obbligo di informare e addestrare il lavoratore nell'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al DLgs 626/1994.
Resta ferma la possibilità di derogare a questo principio all'interno del contratto di somministrazione; in questa ipotesi la deroga dovrà essere riportata nel contratto con il lavoratore.


Qualora le mansioni a cui è adibito il prestatore di lavoro richieda una sorveglianza medica speciale o comportano rischi specifici, l'obbligo informativo incombono sull'utilizzatore.
Come affermato nella circolare n°7/2005, e art. 23, comma 5, ultimo periodo, DLgs 276/2003, il legislatore ha attribuito all'utilizzatore l'obbligo di adempiere, anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione, a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze, così come è attribuita all'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Sul piano applicativo ne consegue che l'utilizzatore dovrà nominare il medico competente, informare il lavoratore e sottoporlo al programma di sorveglianza sanitaria e per estensione appare lecito ritenere che incombono in via esclusiva anche gli obblighi formativi.

 

La valutazione dei rischi e le problematiche operative nella somministrazione di manodopera

Principali rischi professionali da flessibilità Problematiche operative

•  Lavoro svolto in ambienti poco conosciuti, con conseguenti maggiori rischi nell'uso delle attrezzature delle vie di transito e di fuga ecc

•  Formazione inadeguata

•  Insufficiente percezione del rischio

•  Frequenti cambi d'unità produttiva

•  Carenze nella valutazione dei rischi ai quali possono essere esposti, in particolare, i lavoratori temporanei

•  Isolamento del lavoratore temporaneo da parte degli altri lavoratori

•  Difficoltà di assimilazione delle procedure di lavoro

•  Stress-burnout (consumarsi-estinguersi)

•  Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia e impresa utilizzatrice (art. 23)

•  Sorveglianza sanitaria

•  Regolamentazione del potere di sorveglianza

•  Progettazione di un sistema di gestione della sicurezza che tenga conto della presenza dei lavoratori temporanei

•  Acquisizione da parte dei componenti SPP delle necessarie competenze per gestire i lavoratori temporanei

•  Sviluppo di procedure d'inserimento (protocollo) i individuazione di un tutore (caporeparto)

•  Minore propensione dei lavoratori a partecipare a dei processi di miglioramento della sicurezza aziendale

•  Maggior difficoltà organizzativa per effetto del turnover

 

 
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